L’INVALIDITA’ CIVILE consiste nel riconoscimento di uno stato invalidante, indipendente da causa di servizio, lavoro o di guerra, in base al quale l’interessato può ottenere i benefici economici e/o socio-sanitari previsti dalla legge.

L’art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.118 definisce invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di diciotto anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Sono considerati invalidi civili anche i soggetti ultrasessantacinquenni che si trovino nella situazione di difficoltà prevista per i minorenni.(art.6 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509).

GRADO DI INVALIDITA’

Il grado di invalidità è determinato in base ad apposita tabella approvata con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992.
La legge considera diverse soglie di invalidità, in corrispondenza delle quali prevede diversi benefici.

La soglia minima è quella di un terzo ( 34%). Con tale grado di invalidità si ha diritto alle prestazioni protesiche e ortopediche.


La soglia del 46 % è prevista per l’iscrizione nelle liste speciali per l’assunzione obbligatoria al lavoro.


Almeno il 74% per il diritto all’assegno mensile in qualità di INVALIDO PARZIALE.


Il 100% per il diritto alla pensione di inabilità in qualità di INVALIDO TOTALE e, per i soggetti non deambulanti e non autosufficienti, per il diritto all’indennità di accompagnamento.