A norma dell’articolo 38 della Legge 28 dicembre 2001, n.448, gli invalidi civili di età superiore a 70 anni in godimento di pensione sociale o di assegno sociale e gli invalidi civili di età superiore a 60 anni in godimento di pensione di inabilità hanno diritto ad una maggiorazione della loro pensione, tale da far raggiungere, nell’anno in corso, l’importo complessivo di 594,64 euro.
Tale maggiorazione è subordinata ai seguenti limiti massimi di reddito:
- reddito personale euro: 7.730,32
- reddito cumulato con quello (eventuale) del coniuge: euro 13.047,97