Questa estate, il decreto legge “anticrisi” (Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con Legge 3 agosto 2009, n. 102) ha apportato importanti novità nel procedimento di accertamento di invalidità civile:
A decorrere dall’1.1.2010, le commissioni di accertamento presso le Asl saranno integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo.
Secondo il tenore dei comunicati stampa, rilasciati dagli organi di governo dopo l’emanazione del decreto legge, sembrerebbe che con esso si vogliano ridurre drasticamente i tempi di accertamento in via amministrativa dell’invalidità civile, ma tale accelerazione potrebbe concretizzarsi solo qualora l’effetto del decreto legge (eventualmente di concerto con altri provvedimenti legislativi o regolamentari) sia quello di concentrare la procedura amministrativa, dal 2010, dinanzi ad una sola commissione medica (composta da medici Asl e da un medico Inps), evitando, come previsto dalla normativa attualmente vigente, il doppio passaggio dell’invalido, prima dinanzi alla commissione di prima istanza Asl e, poi, dinanzi alla commissione di verifica Inps.
Ad oggi, non è quindi chiaro come interpretare il decreto legge in esame; può darsi che nei prossimi mesi si possa contare su più precise coordinate (fornite da circolari o da provvedimenti regolamentari applicativi).
Sempre dall’1.1.2010, le domande per il riconoscimento dell’invalidità civile non si presenteranno più alle Asl ma all’Inps (quest’ultimo provvedendo a trasmetterle in via telematica alle Asl).
Va anche menzionata una importante novità apportata dal decreto legge “anticrisi” nella materia dei permessi per i dipendenti pubblici:
Viene infatti abrogata la disposizione (art. 71, comma 5, del D.L. 112/2008, convertito con mod. dalla L. 133/2008) che predeva, per i pubblici impiegati, l’esclusione dalla distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa nei giorni di assenza dal servizio, ancorchè si trattasse di assenza per assistenza di un familiare handicappato (in fruizione di permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/1992 o di congedo straordinario ex art. 42 D.Lgs. 151/2001, n. 151).