Il “collegato lavoro 2010″, il testo di legge approvato dal parlamento lo scorso 3 marzo, ha apportato delle modifiche alla regolamentazione dei permessi lavorativi in favore dei familiari di portatori di handicap.

Beneficiari dei permessi

In assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:

1. il genitore;

2. il coniuge;

3. il parente o l’affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello).

I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:

a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti.

b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano più di 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.

Scompaiono dalla normativa i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti dalla precedente formulazione di legge.

Per i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni rimangono invariate le disposizioni precedenti – due ore di permesso giornaliero o prolungamento dell’astensione facoltativa di maternità fino al terzo anno di vita del bambino – e sembra introdotta, con la formulazione diversa del comma 3, anche la possibilità di fruire dei permessi articolati in tre giorni.

Sempre a proposito di genitori, il nuovo testo precisa che entrambi possono avvalersi, alternativamente, dei permessi anche all’interno dello stesso mese. Non si tratta di una novità sostanziale, visto che questa possibilità era già ampiamente applicata operativamente.

Controlli

Il datore di lavoro e l’INPS potranno richiedere l’effettuazione dei controlli, avvalendosi dei competenti organi della Pubblica Amministrazione.

Può ritenersi che tali controlli non riguardino tano il requisito sanitario (a ciò sono preposte le commissioni medico collegiali), quanto la  verifica  che l’assistenza al familiare con handicap sia proprio effettiva nei giorni in cui si sono richiesti i permessi lavorativi.