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Con la manovra finanziaria di giugno (Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 10, in vigore dal 31.5.2010),  sono apportate le seguenti disposizioni:

- la percentuale minima per godere dell’assegno mensile di assistenza passa dal 74% all’85% (ciò vale solo per le domande amministrative inviate dall’ 1.6.2010);

- viene estesa, anche nel campo della invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità e delle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale, la possibilità per l’INPS di Leggi il resto di questo articolo »

Le agenzie di stampa preannunciano che, nella manovra finanziaria che il Governo varerà alla fine di maggio 2010, sarebbe prevista l’introduzione di un tetto di reddito per l’indennità di accompagnamento.

Il tetto di reddito sarebbe di € 25.000,00.

Per gli invalidi coniugati ci sarebbe anche un limite di “coppia” pari ad € 38.000,00.

Per chi ha un reddito inferiore a 25mila euro l’indennità sarebbe corrisposta in misura tale da non superare il limite.

A cinque mesi dall’introduzione della procedura on line per la presentazione delle domande di invalidità civile, è possibile stilare un primo bilancio, e, con l’occasione, analizzare anche le ultime funzionalità introdotte nella procedura (comunicate dall’Inps con il messaggio n. 10752 del 20.4.2010).

Fino a qualche settimana fa era frequente che l’invio della domanda non fosse suggellato dal rilascio della ricevuta elettronica da parte dell’Inps, nè fosse verificabile nella schermata di riepilogo delle domande inoltrate.
Ciò, quasi tutti i casi, non significava però l’insuccesso dell’invio; Leggi il resto di questo articolo »

L’Inps, con messaggio n. 7567 del 16.3.2010, ha comunicato che è cessata la fase transitoria, durante la quale era possibile inviare le domande di invalidità civile su supporto cartaceo, in alternativa alla procedura telematica (che era ancora nella fase di rodaggio).

Ora vengono solo accettate le domande  inviate con la procedura on line.

Inoltre, l’Inps precisa che per le invalidità civili soggette a revisione, con scadenza successiva al gennaio 2010, non tutte le sedi provinciali Inps sono in grado di conoscere e organizzare autonomamente le rispettive visite di revisione a scadenza.

E’ facoltà dell’interessato proprorre egli stesso all’Inps l’istanza per essere convocato alla visita di revisione, utilizzando i moduli allegati al predetto messaggio Inps n. 7567 del 16.3.2010.