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	<title>Anmic Viterbo &#187; Le schede informative</title>
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	<description>Sede di Viterbo dell&#039;Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili</description>
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			<item>
		<title>Dal 1° giugno 2010 è elevata all&#8217;85% la percentuale per l&#8217;assegno mensile di assistenza</title>
		<link>http://www.anmicvt.it/2010/06/14/dal-1%c2%b0-giugno-2010-e-elevata-all85-la-percentuale-per-lassegno-mensile-di-assistenza</link>
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		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Aquilani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le schede informative]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la manovra finanziaria di giugno (Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 10, in vigore dal 31.5.2010),  sono apportate le seguenti disposizioni:
- la percentuale minima per godere dell&#8217;assegno mensile di assistenza passa dal 74% all&#8217;85% (ciò vale solo per le domande amministrative inviate dall&#8217; 1.6.2010);
- viene estesa, anche nel campo della invalidità civile, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la manovra finanziaria di giugno (Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 10, in vigore dal 31.5.2010),  sono apportate le seguenti disposizioni:</p>
<p>- la percentuale minima per godere dell&#8217;assegno mensile di assistenza passa dal 74% all&#8217;<strong>85%</strong> (ciò vale solo per le domande amministrative inviate dall&#8217; 1.6.2010);</p>
<p>- viene estesa, anche nel campo della invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità e delle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale, la possibilità per  l’INPS di <span id="more-517"></span><strong>rettificare</strong>, in qualunque momento, le prestazioni erogate, in caso di errore commesso in sede di attribuzione, concessione o erogazione.<br />
L’INPS può procedere alla revisione entro 10 anni, decorrenti dalla data dell’originario provvedimento errato. I termini rimangono illimitati in caso di dolo o colpa grave dell’interessato, accertati giudizialmente;</p>
<p>- vengono previsti la <strong>sanzione penale</strong> e l&#8217;obbligo del risarcimento del danno per il medico certificatore che con false attestazioni determini la concessione di benefici economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, successivamente revocati per verifica della insussistenza dei requisiti sanitari;</p>
<p>- viene disposto un programma di 100.000 <strong>verifiche</strong> per l&#8217;anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita&#8217; civile;</p>
<p>- viene imposto che le Commissioni Asl tenute ad accertare, ai fini scolastici, la condizione di <strong>alunno con handicap</strong>, precisino se e la patologia è stabilizzata o progressiva, altresì specificando l’eventuale carattere di gravità dell’handicap.</p>
<p style="text-align: center;">________</p>
<p>Nel <a href="http://www.anmic.it/" target="_blank">sito della sede nazionale Anmic</a> così si commenta la notizia:</p>
<p><em><strong>&#8220;Si rappresenta che le richiamate misure contrastano nettamente con l’indirizzo politico dell’ANMIC in materia di invalidità civile, per cui l’Associazione ha intrapreso iniziative dirette a contrastare il provvedimento, soprattutto in ordine all’aumento assurdo della percentuale di invalidità all’85% per accedere all’assegno mensile.&#8221;</strong></em></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Arriva un limite reddito per l&#8217;indennità di accompagnamento ?</title>
		<link>http://www.anmicvt.it/2010/05/24/arriva-un-limite-reddito-per-lindennita-di-accompagnamento</link>
		<comments>http://www.anmicvt.it/2010/05/24/arriva-un-limite-reddito-per-lindennita-di-accompagnamento#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 16:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Aquilani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla sede di Viterbo]]></category>
		<category><![CDATA[Le schede informative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anmicvt.it/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Le agenzie di stampa preannunciano che, nella manovra finanziaria che il Governo varerà alla fine di maggio 2010, sarebbe prevista l&#8217;introduzione di un tetto di reddito per l&#8217;indennità di accompagnamento.
Il tetto di reddito sarebbe di € 25.000,00.
Per gli invalidi coniugati ci sarebbe anche un limite di &#8220;coppia&#8221; pari ad € 38.000,00.
Per chi ha un reddito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le agenzie di stampa preannunciano che, nella manovra finanziaria che il Governo varerà alla fine di maggio 2010, sarebbe prevista l&#8217;introduzione di un tetto di reddito per l&#8217;indennità di accompagnamento.</p>
<p>Il tetto di reddito sarebbe di € 25.000,00.</p>
<p>Per gli invalidi coniugati ci sarebbe anche un limite di &#8220;coppia&#8221; pari ad € 38.000,00.</p>
<p>Per chi ha un reddito inferiore a 25mila euro l’indennità sarebbe corrisposta in misura tale da non superare il limite.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Nuove funzionalità nelle domande on line</title>
		<link>http://www.anmicvt.it/2010/05/04/nuove-funzionalita-nelle-domande-on-line</link>
		<comments>http://www.anmicvt.it/2010/05/04/nuove-funzionalita-nelle-domande-on-line#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Aquilani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla sede di Viterbo]]></category>
		<category><![CDATA[Le schede informative]]></category>
		<category><![CDATA[civili]]></category>
		<category><![CDATA[domande]]></category>
		<category><![CDATA[Inps]]></category>
		<category><![CDATA[invalidi]]></category>
		<category><![CDATA[invalidità]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>

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		<description><![CDATA[A cinque mesi dall&#8217;introduzione della procedura on line per la presentazione delle domande di invalidità civile, è possibile stilare un primo bilancio, e, con l&#8217;occasione, analizzare anche le ultime funzionalità introdotte nella procedura (comunicate dall&#8217;Inps con il messaggio n. 10752 del 20.4.2010).
Fino a qualche settimana fa era frequente che l&#8217;invio della domanda non fosse suggellato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cinque mesi dall&#8217;introduzione della procedura on line per la presentazione delle domande di invalidità civile, è possibile stilare un primo bilancio, e, con l&#8217;occasione, analizzare anche le ultime funzionalità introdotte nella procedura (comunicate dall&#8217;Inps con il <a href="http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2010752%20del%2020-04-2010.htm" target="_blank">messaggio n. 10752 del 20.4.2010</a>).</p>
<p>Fino a qualche settimana fa era frequente che l&#8217;invio della domanda non fosse suggellato dal rilascio della ricevuta elettronica da parte dell&#8217;Inps, nè fosse verificabile nella schermata di riepilogo delle domande inoltrate.<br />
Ciò, quasi tutti i casi, non significava però l&#8217;insuccesso dell&#8217;invio; <span id="more-505"></span>tanto è vero che riformulando la domanda e tentando di rinoltrarla on line si constatava che la domanda era comunque già presente negli archivi dell&#8217;Inps.</p>
<p>Inoltre, erano gli stessi assistiti a riferirci, a distanza di due  settimane circa, di avere regolarmente ricevuto la convocazione a visita da parte dell&#8217;Inps.</p>
<p>Nel mese di aprile 2010, per fortuna, anche questo disservizio è comunque stato risolto: è possibile constatare, ad oggi, che  ogni invio di domanda on line è seguito immediatamente dalla  schermata di regolare acquisizione da parte dell&#8217;Inps.</p>
<p>Tale schermata non è solo rassicurante, ma consente anche di stampare la domanda appena inviata, affinchè possa essere firmata dall&#8217;interessato, ed a quest&#8217;ultimo consegnata.</p>
<p>La procedura di acquisizione della domanda on line, inoltre, si è arrichita, di recente, di nuove funzionalità:</p>
<p><em><strong>- collocamento mirato</strong></em></p>
<p>per chi è già riconosciuto invalido con percentuale pari o superiore al 45% è possibile inoltrare richiesta per il riconoscimento del diritto al collocamento mirato senza dover preventivamente inviare il certificato medico on line, e semplicemente indicando (negli appositi campi della schermata) gli estremi del riconoscimento della invalidità civile già ottenuto.</p>
<p><em><strong>- visite domiciliari</strong></em></p>
<p>E&#8217; possibile fare richiesta di visita domiciliare.<br />
La condizione di intrasportabilità può essere attestata nello stesso certificato medico on line abbinato alla domanda, oppure in apposito certificato (sempre da inviarsi on line).</p>
<p><em><strong>- autocertificazione di tipo amministrativo e reddituale</strong></em></p>
<p>L&#8217; Inps preannuncia che, in un prossimo futuro, il cittadino che abbia ottenuto una provvidenza economica per l&#8217;invalidità civile, potrà inviare on line la prescritta autocertificazione di tipo  amministrativo e reddituale (sarebbe auspicabile tale opportunità fosse riconosciuta anche alle associazioni di categoria, come l&#8217;Anmic).</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cessata la fase transitoria per l&#8217;invio di domande all&#8217;Inps con modalità diverse da quella on line</title>
		<link>http://www.anmicvt.it/2010/03/22/cessata-la-fase-transitoria-per-linvio-di-domande-allinps-con-modalita-diverse-da-quella-on-line</link>
		<comments>http://www.anmicvt.it/2010/03/22/cessata-la-fase-transitoria-per-linvio-di-domande-allinps-con-modalita-diverse-da-quella-on-line#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Aquilani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le schede informative]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[civili]]></category>
		<category><![CDATA[domande]]></category>
		<category><![CDATA[Inps]]></category>
		<category><![CDATA[invalidi]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;Inps, con messaggio n. 7567 del 16.3.2010, ha comunicato che è cessata la fase transitoria, durante la quale era possibile inviare le domande di invalidità civile su supporto cartaceo, in alternativa alla procedura telematica (che era ancora nella fase di rodaggio).
Ora vengono solo accettate le domande  inviate con la procedura on line.
Inoltre, l&#8217;Inps precisa che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Inps, con <a href="http://servizi.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%2520numero%25207567%2520del%252016-03-2010.htm&amp;iIDDalPortale=&amp;iIDLink=-1" target="_blank">messaggio n. 7567 del 16.3.2010</a>, ha comunicato che è cessata la fase transitoria, durante la quale era possibile inviare le domande di invalidità civile su supporto cartaceo, in alternativa alla procedura telematica (che era ancora nella fase di rodaggio).</p>
<p>Ora vengono solo accettate le domande  inviate con la procedura on line.</p>
<p>Inoltre, l&#8217;Inps precisa che per le invalidità civili soggette a revisione, con scadenza successiva al gennaio 2010, non tutte le sedi provinciali Inps sono in grado di conoscere e organizzare autonomamente le rispettive visite di revisione a scadenza.</p>
<p>E&#8217; facoltà dell&#8217;interessato proprorre egli stesso all&#8217;Inps l&#8217;istanza per essere convocato alla visita di revisione, utilizzando i moduli allegati al predetto <a href="http://servizi.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%2520numero%25207567%2520del%252016-03-2010.htm&amp;iIDDalPortale=&amp;iIDLink=-1" target="_blank">messaggio  Inps n. 7567 del 16.3.2010</a>.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Nuove regole per i permessi lavorativi</title>
		<link>http://www.anmicvt.it/2010/03/21/il-parlamento-modifica-legge-104</link>
		<comments>http://www.anmicvt.it/2010/03/21/il-parlamento-modifica-legge-104#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Aquilani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla sede nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Le schede informative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anmicvt.it/2010/03/21/il-parlamento-modifica-legge-104</guid>
		<description><![CDATA[Il &#8220;collegato lavoro 2010&#8243;, il testo di legge approvato dal parlamento lo scorso 3 marzo, ha apportato delle modifiche alla regolamentazione dei permessi lavorativi in favore dei familiari di portatori di handicap.
Beneficiari dei permessi
In assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il &#8220;collegato lavoro 2010&#8243;, il testo di legge approvato dal parlamento lo scorso 3 marzo, ha apportato delle modifiche alla regolamentazione dei permessi lavorativi in favore dei familiari di portatori di handicap.</p>
<p><strong>Beneficiari dei permessi</strong></p>
<p>In assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:</p>
<p>1. il genitore;</p>
<p>2. il coniuge;</p>
<p>3. il parente o l’affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello).</p>
<p>I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:</p>
<p>a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti.</p>
<p>b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano più di 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.</p>
<p>Scompaiono dalla normativa i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti dalla precedente formulazione di legge.<span id="more-492"></span></p>
<p>Per i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni rimangono invariate le disposizioni precedenti – due ore di permesso giornaliero o prolungamento dell’astensione facoltativa di maternità fino al terzo anno di vita del bambino – e sembra introdotta, con la formulazione diversa del comma 3, anche la possibilità di fruire dei permessi articolati in tre giorni.</p>
<p>Sempre a proposito di genitori, il nuovo testo precisa che entrambi possono avvalersi, alternativamente, dei permessi anche all’interno dello stesso mese. Non si tratta di una novità sostanziale, visto che questa possibilità era già ampiamente applicata operativamente.</p>
<p><strong>Controlli</strong></p>
<p>Il datore di lavoro e l’INPS potranno richiedere l’effettuazione dei controlli, avvalendosi dei competenti organi della Pubblica Amministrazione.</p>
<p>Può ritenersi che tali controlli non riguardino tano il requisito sanitario (a ciò sono preposte le commissioni medico collegiali), quanto la  verifica  che l’assistenza al familiare con handicap sia proprio effettiva nei giorni in cui si sono richiesti i permessi lavorativi.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Il Parlamento ribadisce la centralità dell&#8217;Anmic</title>
		<link>http://www.anmicvt.it/2010/03/09/il-parlamento-ribadisce-la-centralita-dellanmic</link>
		<comments>http://www.anmicvt.it/2010/03/09/il-parlamento-ribadisce-la-centralita-dellanmic#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Aquilani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla sede nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Le schede informative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anmicvt.it/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Il &#8220;collegato lavoro 2010&#8243;, il testo di legge approvato dal parlamento lo scorso 3 marzo, conferma il ruolo centrale, istituzionalmente e socialmente, della Anmic, ribadendo l&#8217;obbligo della publica amministrazione di trasmetterle gli elenchi dei nominativi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari nelle procedure di invalidità civile e handicap.
L&#8217;art. 24 del &#8220;collegato lavoro 2010&#8243;, infatti, stabilisce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il &#8220;collegato lavoro 2010&#8243;, il testo di legge approvato dal parlamento lo scorso 3 marzo, conferma il ruolo centrale, istituzionalmente e socialmente, della Anmic, ribadendo l&#8217;obbligo della publica amministrazione di trasmetterle gli elenchi dei nominativi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari nelle procedure di invalidità civile e handicap.</p>
<p>L&#8217;art. 24 del &#8220;collegato lavoro 2010&#8243;, infatti, stabilisce che</p>
<p>&#8220;Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell’articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall’ottavo comma dell’articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell’articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti <strong>l’invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari</strong>, contenenti soltanto il nome, il cognome e l’indirizzo, rispettivamente all’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi, all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all’<strong>Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili</strong>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anmicvt.it/2010/03/09/il-parlamento-ribadisce-la-centralita-dellanmic/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>Importi delle prestazioni e limiti di reddito per il 2010</title>
		<link>http://www.anmicvt.it/2010/01/30/importi-delle-prestazioni-e-limiti-di-reddito-per-il-2010</link>
		<comments>http://www.anmicvt.it/2010/01/30/importi-delle-prestazioni-e-limiti-di-reddito-per-il-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Aquilani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le schede informative]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnamento]]></category>
		<category><![CDATA[civili]]></category>
		<category><![CDATA[importi]]></category>
		<category><![CDATA[inabilità]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<category><![CDATA[invalidi]]></category>
		<category><![CDATA[pensione]]></category>

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		<description><![CDATA[Con Circolare del 29 dicembre 2009, n. 132 la Direzione Centrale  dell’INPS ha indicato gli importi previsionali e i limiti di reddito relativi alle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti per l’anno 2010.
Nella seguente tabella si riportano gli importi per l’anno 2010, comparati con quelli del 2009.



Provvidenza
Importo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con Circolare del 29 dicembre 2009, n. 132 la Direzione Centrale  dell’INPS ha indicato gli importi previsionali e i limiti di reddito relativi alle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti per l’anno 2010.</p>
<p>Nella seguente tabella si riportano gli importi per l’anno 2010, comparati con quelli del 2009.</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Provvidenza</strong></td>
<td><strong>Importo 2010</strong></td>
<td><strong><em>Importo 2009 </em></strong></td>
<td><strong>Limite reddito 2010</strong></td>
<td><strong><em>Limite reddito 2009 </em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Lavoratori con drepanocitosi o   talassemia major</td>
<td>460,97</td>
<td><em>457,76 </em></td>
<td>Nessuno</td>
<td><em>Nessuno </em></td>
</tr>
<tr>
<td>Pensione ciechi civili assoluti</td>
<td>277,57</td>
<td><em>275,64 </em></td>
<td>15.154,24</td>
<td><em>14.886,28 </em></td>
</tr>
<tr>
<td>Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)</td>
<td>256,67</td>
<td><em>254,88 </em></td>
<td>15.154,24</td>
<td><em>14.886,28 </em></td>
</tr>
<tr>
<td>Pensione ciechi civili parziali</td>
<td>256,67</td>
<td><em>254,88 </em></td>
<td>15.154,24</td>
<td><em>14.886,28 </em></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pensione invalidi civili totali </strong></td>
<td><strong>256,67 </strong></td>
<td><strong><em>254,88 </em></strong></td>
<td><strong>15.154,24</strong></td>
<td><strong><em>14.886,28 </em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Assegno mensile invalidi civili parziali</strong></td>
<td><strong>256,67 </strong></td>
<td><strong><em>254,88 </em></strong></td>
<td><strong>4.408,95 </strong></td>
<td><em><strong> 4.378,27</strong> </em></td>
</tr>
<tr>
<td>Pensione sordomuti</td>
<td>256,67</td>
<td><em>254,88 </em></td>
<td>15.154,24</td>
<td><em>14.886,28 </em></td>
</tr>
<tr>
<td>Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti</td>
<td>783,60</td>
<td><em>755,71 </em></td>
<td>Nessuno</td>
<td><em>Nessuno </em></td>
</tr>
<tr>
<td>Indennità speciale ciechi ventesimisti</td>
<td>185,25</td>
<td><em>180,11 </em></td>
<td>Nessuno</td>
<td><em>Nessuno </em></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Indennità   accompagnamento invalidi civili totali </strong></td>
<td><strong>480,47</strong></td>
<td><strong><em>472,04 </em></strong></td>
<td><strong>Nessuno</strong></td>
<td><em><strong>Nessuno</strong> </em></td>
</tr>
<tr>
<td>Indennità di   frequenza minorenni</td>
<td>256,67</td>
<td><em>254,88 </em></td>
<td>4.408,95</td>
<td><em>4.378,27 </em></td>
</tr>
<tr>
<td>Indennità comunicazione sordomuti</td>
<td>239,97</td>
<td><em>236,15 </em></td>
<td>Nessuno</td>
<td><em>Nessuno </em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anmicvt.it/2010/01/30/importi-delle-prestazioni-e-limiti-di-reddito-per-il-2010/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>Si parte il 1° gennaio 2010 con la nuova procedura per il riconoscimento della invalidità</title>
		<link>http://www.anmicvt.it/2009/12/28/si-parte-il-1%c2%b0-gennaio-2010-con-la-nuova-procedura-per-il-riconoscimento-della-invalidita</link>
		<comments>http://www.anmicvt.it/2009/12/28/si-parte-il-1%c2%b0-gennaio-2010-con-la-nuova-procedura-per-il-riconoscimento-della-invalidita#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 09:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Aquilani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le schede informative]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnamento]]></category>
		<category><![CDATA[civili]]></category>
		<category><![CDATA[domande]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<category><![CDATA[invalidi]]></category>
		<category><![CDATA[pensione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anmicvt.it/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Sembra che non vi sarà nessuna proroga.
La pubblicazione della circolare Inps n. 131 del 28.12.2009, che definisce i particolari della nuovo iter di accertamento dell&#8217;invalidità civile, conferma che sarà rispettata la data  del 1° gennaio 2010 per l&#8217;entrata in vigore della nuova procedura.
In sintesi, si prevede che il procedimento dell’invalidità civile sarà caratterizzato dai seguenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sembra che non vi sarà nessuna proroga.</p>
<p>La pubblicazione della <a href="http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%2520numero%2520131%2520del%252028-12-2009.htm&amp;iIDDalPortale=&amp;iIDLink=-1" target="_blank">circolare Inps n. 131 del 28.12.2009</a>, che definisce i particolari della nuovo iter di accertamento dell&#8217;invalidità civile, conferma che sarà rispettata la data  del 1° gennaio 2010 per l&#8217;entrata in vigore della nuova procedura.</p>
<p>In sintesi, si prevede che il procedimento dell’invalidità civile sarà caratterizzato dai seguenti elementi di novità:<span id="more-403"></span></p>
<p>1. La “certificazione medica” è compilata on line dal medico certificatore, di fatto attivando l’input per una nuova domanda di riconoscimento dello stato invalidante.</p>
<p>2. La “domanda” è compilata on line e deve essere abbinata al certificato medico precedentemente acquisito.</p>
<p>3. Completato l’abbinamento informatico tra certificato medico e domanda, il sistema consente l’inoltro della domanda all’INPS attraverso Internet. Il medesimo sistema fornisce dapprima l’avviso di avvenuta ricezione, successivamente gli estremi del protocollo informatico e, eventualmente, i riferimenti della convocazione a visita (luogo, data e orario).</p>
<p>4. In fase di accertamento sanitario, le Commissioni ASL sono integrate da un medico dell’INPS.</p>
<p>5. I verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a disposizione degli uffici amministrativi per la parte inerente i loro specifici adempimenti. La trasmissione e la condivisione degli atti tra uffici diversi è garantita dall’applicativo gestionale, che governa in modalità integrata l’intero processo.</p>
<p>6. Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio unanime dalla Commissione Medica, previa validazione da parte del Responsabile del CML territorialmente competente, allorché comportino il riconoscimento di una prestazione economica, danno luogo all’immediata verifica dei requisiti socio economici, al fine di contenere al massimo i tempi di concessione.</p>
<p>7. Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza dalla Commissione Medica, comportano la sospensione della procedura, l’esame della documentazione sanitaria in atti e l’eventuale disposizione di una nuova visita. In tali circostanze, sarà cura del medico INPS della Commissione Medica ASL predisporre le azioni necessarie per il recupero dei pertinenti fascicoli contenenti la documentazione sanitaria. In ogni caso, la razionalizzazione del flusso procedurale tende a contenere i tempi dell’eventuale concessione entro il tempo soglia di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.</p>
<p>8. Per ogni verbale chiuso definitivamente viene creato un fascicolo sanitario elettronico</p>
<p>9. La Commissione Medica Superiore effettua il monitoraggio complessivo dei verbali e ha, comunque, facoltà di estrarre posizioni da sottoporre a ulteriori accertamenti (sia agli atti, sia con disposizione di nuova visita) anche successivamente all’invio del verbale al cittadino.</p>
<p><strong>La nuova procedura affida un ruolo di protagonista alla Anmic, quale soggetto autorizzato ad inoltrare la domanda on line.</strong></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Le novità normative dell&#8217;estate 2009</title>
		<link>http://www.anmicvt.it/2009/09/02/le-novita-normativa-dellestate-2009</link>
		<comments>http://www.anmicvt.it/2009/09/02/le-novita-normativa-dellestate-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Aquilani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le schede informative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anmicvt.it/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Questa estate, il decreto legge &#8220;anticrisi&#8221; (Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con Legge 3 agosto 2009, n. 102) ha apportato importanti novità nel procedimento di accertamento di invalidità civile:
A decorrere dall&#8217;1.1.2010, le commissioni di accertamento presso le Asl saranno integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo.
Secondo il tenore dei comunicati stampa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa estate, il decreto legge &#8220;anticrisi&#8221; (<em>Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con Legge 3 agosto 2009, n. 102</em>) ha apportato importanti novità nel procedimento di accertamento di invalidità civile:</p>
<p>A decorrere dall&#8217;1.1.2010, <strong>le commissioni di accertamento presso le Asl saranno integrate da un medico dell’INPS</strong> quale componente effettivo.</p>
<p>Secondo il tenore dei comunicati stampa, rilasciati dagli organi di governo dopo l&#8217;emanazione del decreto legge, sembrerebbe che<span id="more-397"></span> con esso si vogliano ridurre drasticamente i tempi di accertamento in via amministrativa dell&#8217;invalidità civile, ma  tale accelerazione potrebbe concretizzarsi solo qualora l&#8217;effetto del decreto legge (eventualmente di concerto con altri provvedimenti legislativi o regolamentari) sia quello di concentrare la procedura amministrativa, dal 2010, dinanzi ad una sola commissione medica (composta da medici Asl e da un medico Inps), evitando, come previsto dalla normativa attualmente vigente, il doppio passaggio dell&#8217;invalido, prima dinanzi alla commissione di prima istanza Asl e, poi, dinanzi alla commissione di verifica Inps.</p>
<p>Ad oggi, non è quindi chiaro come interpretare il decreto legge in esame; può darsi che nei prossimi mesi si possa contare su  più precise coordinate (fornite da circolari o da provvedimenti regolamentari applicativi).</p>
<p>Sempre dall&#8217;1.1.2010, <strong>le domande per il riconoscimento dell&#8217;invalidità civile non si presenteranno più alle Asl ma all&#8217;Inps</strong> (quest&#8217;ultimo provvedendo a trasmetterle in via telematica alle Asl).</p>
<p>Va anche menzionata una importante  novità apportata dal decreto legge &#8220;anticrisi&#8221; nella materia dei permessi per i dipendenti pubblici:</p>
<p>Viene infatti abrogata la disposizione (art. 71, comma 5, del D.L. 112/2008, convertito con mod. dalla L. 133/2008) che predeva, per i pubblici impiegati,  l&#8217;esclusione dalla distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa nei giorni di assenza dal servizio, ancorchè si trattasse di assenza per assistenza di un familiare handicappato (in fruizione di permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/1992 o di congedo straordinario ex art. 42 D.Lgs. 151/2001, n. 151).</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Circolare Inps sull&#8217;estensione &#8211; al figlio della persona con handicap grave &#8211; del diritto al congedo straordinario</title>
		<link>http://www.anmicvt.it/2009/04/15/circolare-inps-sullestensione-al-figlio-della-persona-con-handicap-grave-del-diritto-al-congedo-straordiinario</link>
		<comments>http://www.anmicvt.it/2009/04/15/circolare-inps-sullestensione-al-figlio-della-persona-con-handicap-grave-del-diritto-al-congedo-straordiinario#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Aquilani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla sede nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Le schede informative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anmicvt.it/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[(Informazioni tratte dalla circolare Anmic n. 20 del 30.3.2009)
La sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 26-30 gennaio 2009 ha riconosciuto al figlio che presta assistenza al genitore handicappato il diritto al congedo straordinario di due anni, purché sia convivente con il genitore e non vi siano altri soggetti in grado di assistere il genitore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>(Informazioni tratte dalla circolare Anmic n. 20 del 30.3.2009)</em></p>
<p>La sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 26-30 gennaio 2009 ha riconosciuto al figlio che presta assistenza al genitore handicappato il diritto al congedo straordinario di due anni, purché sia convivente con il genitore e non vi siano altri soggetti in grado di assistere il genitore stesso.</p>
<p>Sull&#8217;argomento l&#8217;INPS fornisce ulteriori indicazioni riguardanti tutti i familiari che possono usufruire del suddetto diritto<span id="more-311"></span>, precisando il seguente ordine di priorità:</p>
<p>a) coniuge della persona handicappata qualora convivente con la stessa;</p>
<p>b) genitori, naturali o adottivi e affidatari, della persona handicappata nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:<br />
- figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge;<br />
- coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;<br />
- coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;</p>
<p>c) fratelli o sorelle &#8211; alternativamente &#8211; conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni:</p>
<p>1) il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, se è coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:<br />
- il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;<br />
- il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;</p>
<p>2) entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili;</p>
<p>d) figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, in caso si verifichino le seguenti quattro condizioni:</p>
<p>1) il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, se è coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:<br />
- il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;<br />
- il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame; 2) entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili;</p>
<p>3) il genitore portatore di disabilità grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di<br />
essi, oppure se ha altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni:<br />
- tali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi;<br />
- I figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il suddetto genitore nel medesimo periodo;</p>
<p>4) il portatore di disabilità grave non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi, oppure, se ha un fratello convivente, ricorra una delle seguenti situazioni:<br />
- il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;<br />
- il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.</p>
<p>________________________________________</p>
<p>Si riporta di seguito il testo della circolare Inps n. 41 del 16.3.2009<br />
<strong>Direzione Centrale<br />
Prestazioni a Sostegno del Reddito<br />
Direzione Centrale<br />
Sistemi Informativi e Tecnologici</strong></p>
<p><strong>Roma, 16 marzo 2009<br />
Circolare n. 41<br />
</strong></p>
<p><strong>OGGETTO: Estensione del diritto al congedo di cui all&#8217; art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 al figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave.</strong></p>
<p><strong>SOMMARIO:</strong> <em>La Corte Costituzionale ha dichiarato l&#8217;illegittimità dell&#8217;art. 42, comma 5, del D.L.gs 151/2001 nella parte in cui non prevede per il figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, il diritto a fruire del congedo indicato in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura.</em></p>
<p>La Corte Costituzionale, con sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 42, comma 5, del D.L.gs 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui non include, nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.</p>
<p>Secondo il dispositivo della sentenza, pertanto, il congedo di cui trattasi può essere riconosciuto al figlio convivente del portatore di handicap grave, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersene cura.</p>
<p>Ai fini dell&#8217;erogazione dell&#8217;indennità connessa alla fruizione del congedo di cui trattasi, si forniscono le indicazioni che seguono.</p>
<p>SOGGETTI AVENTI DIRITTO</p>
<p>Alla luce della sentenza in oggetto, hanno titolo a fruire del congedo in argomento i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:</p>
<p>a) coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa;</p>
<p>b) genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:</p>
<p>· il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge;</p>
<p>· il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;</p>
<p>· il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso</p>
<p>soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;</p>
<p>c) fratelli o sorelle &#8211; alternativamente &#8211; conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni:</p>
<p>1) ­il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:</p>
<p>· il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;</p>
<p>· il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;</p>
<p>2) entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili;</p>
<p>c) figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, in caso si verifichino le seguenti quattro condizioni:</p>
<p>1) il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:</p>
<p>· il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,</p>
<p>· il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;</p>
<p>2) entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili;</p>
<p>3) il genitore portatore di disabilità grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure laddove abbia altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni:</p>
<p>· tali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi;</p>
<p>· I figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il suddetto genitore nel medesimo periodo;</p>
<p>4) il portatore di disabilitàgrave non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi, oppure, laddove abbia un fratello convivente, ricorra una delle seguenti situazioni:</p>
<p>· il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;</p>
<p>· il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.</p>
<p>MODULISTICA</p>
<p>Sono in corso di aggiornamento su &#8220;modulistica on line&#8221; i modelli di domanda che terranno conto delle innovazioni introdotte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 19/2009.</p>
<p>AMBITO DI APPLICAZIONE</p>
<p>Le sedi potranno riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto. L&#8217;indennità si prescrive nel termine di un anno (art. 2963 C.C.) decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo.</p>
<p>Il Direttore generale<br />
Crecco</p>
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