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	<title>Anmic Viterbo &#187; Le schede informative</title>
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	<description>Sede di Viterbo dell&#039;Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili</description>
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		<title>Importi delle prestazioni e limiti di reddito per il 2011</title>
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		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 09:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Aquilani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le schede informative]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie e info]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnamento]]></category>
		<category><![CDATA[civili]]></category>
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		<description><![CDATA[Con Circolare del 30 dicembre 2010, n. 167 la Direzione Centrale dell’INPS ha indicato gli importi previsionali e i limiti di reddito relativi alle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti per l’anno 2010. Nella seguente tabella si riportano gli importi per l’anno 2010, comparati con quelli del 2009. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con Circolare del 30 dicembre 2010, n. 167 la Direzione Centrale  dell’INPS ha indicato gli importi previsionali e i limiti di reddito relativi alle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti per l’anno 2010.</p>
<p>Nella seguente tabella si riportano gli importi per l’anno 2010, comparati con quelli del 2009.</p>
<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Provvidenza</strong></td>
<td><strong>Importo 2011</strong></td>
<td><strong><em>Importo 2010 </em></strong></td>
<td><strong>Limite reddito 2010</strong></td>
<td><strong><em>Limite reddito 2009 </em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Lavoratori con drepanocitosi o   talassemia major</td>
<td>467,43</td>
<td>460,97</td>
<td>Nessuno</td>
<td><em>Nessuno </em></td>
</tr>
<tr>
<td>Pensione ciechi civili assoluti</td>
<td>281,46</td>
<td>277,57</td>
<td>15.305,79</td>
<td>15.154,24</td>
</tr>
<tr>
<td>Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)</td>
<td>260,27</td>
<td>256,67</td>
<td>15.305,79</td>
<td>15.154,24</td>
</tr>
<tr>
<td>Pensione ciechi civili parziali</td>
<td>260,27</td>
<td>256,67</td>
<td>15.305,79</td>
<td>15.154,24</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pensione invalidi civili totali </strong></td>
<td><strong>260,27</strong></td>
<td><strong>256,67 </strong></td>
<td><strong>15.305,79</strong></td>
<td><strong>15.154,24</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Assegno mensile invalidi civili parziali</strong></td>
<td><strong>260,27</strong></td>
<td><strong>256,67 </strong></td>
<td><strong>4.470,70</strong></td>
<td><strong>4.408,95 </strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Pensione sordomuti</td>
<td>260,27</td>
<td>256,67</td>
<td>15.305,79</td>
<td>15.154,24</td>
</tr>
<tr>
<td>Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti</td>
<td>807,35</td>
<td>783,60</td>
<td>Nessuno</td>
<td><em>Nessuno </em></td>
</tr>
<tr>
<td>Indennità speciale ciechi ventesimisti</td>
<td>189,63</td>
<td>185,25</td>
<td>Nessuno</td>
<td><em>Nessuno </em></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Indennità   accompagnamento invalidi civili totali </strong></td>
<td><strong>487,39</strong></td>
<td><strong>480,47</strong></td>
<td><strong>Nessuno</strong></td>
<td><em><strong>Nessuno</strong> </em></td>
</tr>
<tr>
<td>Indennità di   frequenza minorenni</td>
<td>260,27</td>
<td>256,67</td>
<td>4.470,70</td>
<td>4.408,95</td>
</tr>
<tr>
<td>Indennità comunicazione sordomuti</td>
<td>243,10</td>
<td>239,97</td>
<td>Nessuno</td>
<td><em>Nessuno </em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Accertamenti sanitari nei confronti dei soggetti affetti da Sindrome di Down</title>
		<link>http://www.anmicvt.it/2010/12/10/accertamenti-sanitari-nei-confronti-dei-soggetti-affetti-da-sindrome-di-down</link>
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		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 16:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Aquilani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla sede nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Le schede informative]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie e info]]></category>

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		<description><![CDATA[Comunicato dalla presidenza nazionale Anmic ____ Ultim’ora Vittoria della ANMIC in favore degli affetti di sindrome di Down Messaggio INPS n. 31125 – accertamenti sanitari nei confronti dei soggetti affetti da Sindrome di Down Con il messaggio n. 31125 del 9/12/2010 l’INPS, con riferimento alle linee guida elaborate dal Coordinamento Medico Legale dell’Istituto, ha precisato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comunicato dalla presidenza nazionale Anmic<br />
____</p>
<p><strong>Ultim’ora</strong></p>
<p><strong>Vittoria della ANMIC in favore degli affetti di sindrome di Down</strong></p>
<p>Messaggio INPS n. 31125 – accertamenti sanitari nei confronti dei soggetti affetti da Sindrome di Down</p>
<p>Con il messaggio n. 31125 del 9/12/2010 l’INPS, con riferimento alle linee guida elaborate dal Coordinamento Medico Legale dell’Istituto, ha precisato che nei confronti dei soggetti affetti da sindrome di down sottoposti ad accertamenti sanitari per invalidità civile deve essere riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento e che gli stessi devono essere esclusi da qualsiasi visita di controllo sulla permanenza dello stato invalidante secondo quanto già sancito dalla voce 9 dell’allegato al DM  2 agosto 2007.</p>
<p>Si tratta di un’importante apertura dell’Istituto che fa seguito all’incontro avuto il 30 novembre scorso con il Presidente nazionale ANMIC Giovanni Pagano e i cui contenuti sono stati oggetto di precedente comunicazione.</p>
<p>Il Presidente nazionale<br />
Giovanni Pagano</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Messaggio Inps sulle verifiche triennio 2009/2001</title>
		<link>http://www.anmicvt.it/2010/12/07/messaggio-inps-sulle-verifiche-triennio-20092001</link>
		<comments>http://www.anmicvt.it/2010/12/07/messaggio-inps-sulle-verifiche-triennio-20092001#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 10:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Aquilani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla sede nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Le schede informative]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie e info]]></category>
		<category><![CDATA[Inps]]></category>
		<category><![CDATA[verifiche]]></category>

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		<description><![CDATA[La sede Nazionale Anmic comunica che, con il messaggio n. 28887 del 17/11/2010, l’INPS ha dato la seguente informativa relativamente alle sospensioni delle prestazioni economiche INVCIV connesse alle verifiche straordinarie in corso: - a partire dal 1° dicembre 2010 sarà disposta la sospensione d’ufficio per un gruppo di prestazioni di invalidità civile i cui titolari, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sede Nazionale Anmic comunica che, con il messaggio n. 28887 del 17/11/2010, l’INPS ha dato la seguente informativa relativamente alle sospensioni delle prestazioni economiche INVCIV connesse alle verifiche straordinarie in corso:</p>
<p>- a partire dal 1° dicembre 2010 sarà disposta la sospensione d’ufficio per un gruppo di prestazioni di invalidità civile i cui titolari, infrasettantenni, sono risultati assenti a visita senza giustificato motivo;</p>
<p>- i soggetti interessati saranno informati della sospensione della prestazione e saranno invitati a rivolgersi all’INPS, anche attraverso le<span id="more-583"></span> Associazioni di categoria, per la fissazione di una nuova visita;</p>
<p>- in caso di prova della mancata ricezione dell’invito a visita straordinaria, o di prova dell’impossibilità a presentarsi alla stessa, gli Uffici INPS dovranno procedere a ripristinare il pagamento della prestazione sospesa, in attesa della programmazione della nuova visita o della definizione agli atti della pratica;</p>
<p>- delle sospensioni di cui innanzi dovranno essere informate le Associazioni di categoria , ANMIC, ENS e UIC, al fine di collaborare nell’attività di comunicazione agli interessati delle iniziative prese dall’Istituto e nel fornire dati e notizie necessari per la richiesta di una nuova visita.</p>
<p>Conseguentemente, in caso di mancata ricezione da parte delle sedi provinciali ANMIC degli elenchi in questione, sarà necessario che i relativi Presidenti si attivino presso l’INPS di riferimento al fine di procedere alla loro acquisizione, necessaria per sviluppare una importante forma di tutela degli invalidi civili che si rivolgeranno alle sedi locali dell’Associazione.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Prorogata a 90 giorni la validità del certificato medico per la domanda di invalidità civile</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 10:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Aquilani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla sede nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Le schede informative]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie e info]]></category>
		<category><![CDATA[certificato]]></category>
		<category><![CDATA[domanda]]></category>
		<category><![CDATA[Inps]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>

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		<description><![CDATA[Dalla sede Nazionale Anmic si comunica che, con messaggio n. 28110 del 9 novembre 2010, la direzione centrale dell’INPS ha modificato il termine di validità del certificato medico introduttivo per la domanda di invalidità civile, portandolo da 30 a 90 giorni. Tale modifica viene applicata in automatico ai certificati già redatti alla data di pubblicazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalla sede Nazionale Anmic si comunica che, con messaggio n. 28110 del 9 novembre 2010, la direzione centrale dell’INPS ha modificato il termine di validità del certificato medico introduttivo per la domanda di invalidità civile, portandolo da 30 a 90 giorni. Tale modifica viene <span id="more-581"></span>applicata in automatico ai certificati già redatti alla data di pubblicazione del citato messaggio e che non risultino ancora scaduti o non siano stati ancora abbinati alla domanda.</p>
<p>L’INPS medesimo ha comunicato che è stata inserita nel processo telematico la funzione di acquisizione della domanda di revisione. Per la stessa non è obbligatorio l’abbinamento con un certificato medico introduttivo, ma devono essere necessariamente specificati la data della revisione, la data e il numero del verbale della visita di riconoscimento.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Collegato Lavoro 2010</title>
		<link>http://www.anmicvt.it/2010/11/10/pubblicato-sulla-gazzetta-ufficiale-il-collegato-lavoro-2010</link>
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		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 16:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Aquilani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le schede informative]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie e info]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[collegato]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[permessi]]></category>

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		<description><![CDATA[Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il c.d. Collegato Lavoro 2010, che modifica la disciplina dei permessi lavorativi di cui all&#8217;art. 33 della L. 104/1992, e che ribadisce il dovere delle Asl di inviare all&#8217;Anmic, quale associazione storica rappresentativa degli invalidi civili, i nominativi delle persone sottoposte a visita per l&#8217;invalidità civile. Il c.d. Collegato Lavoro era [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il c.d. Collegato Lavoro 2010, che modifica la disciplina dei permessi lavorativi di cui all&#8217;art. 33 della L. 104/1992, e che ribadisce il dovere delle Asl di inviare all&#8217;Anmic, quale associazione storica rappresentativa degli invalidi civili, i nominativi delle persone sottoposte a visita per l&#8217;invalidità civile.</p>
<p>Il c.d. Collegato Lavoro era stato<span id="more-577"></span> approvato in via definitiva dal Senato il 3.3.2010.</p>
<p>Il 31.3.2010 era stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, per un riesame su alcuni importanti aspetti concernenti il diritto del lavoro.</p>
<p>Il provvedimento è stato quindi approvato, con modifiche, dalla Camera dei deputati, il 29.4.2010 e, con ulteriori modifiche, dal Senato, il 29.9.2010, per poi essere approvato in via definitiva dalla Camera il 19.10.2010.</p>
<p>Gli articoli 23 e 24 riguardano la materia dell&#8217;invalidità civile e dell&#8217;handicap, ed in particolare prevedono:</p>
<p><strong>1) Trasmissione elenchi alla Anmic</strong></p>
<p>L&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 24 è di vitale importanza per assicurare agli invalidi civili la giusta tutela da parte dell&#8217;associazione storica Anmic, ribadendo l&#8217;obbligo delle Asl di trasmetterle gli elenchi dei nominativi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari per l&#8217;invalidità civile.</p>
<p>L&#8217;obbligo è già previsto da precedenti norme, mai abrogate, ma è stato necessario ribadirlo per ovviare ad un ingiustificato ostruzionsimo manifestatosi in alcune province italiane.</p>
<p><strong>2) Modifica della disciplina dei permessi lavorativi</strong></p>
<p><em>Soggetti beneficiari</em></p>
<p>L&#8217;art. 24 del Collegato Lavoro ridisegna la mappa dei beneficiari dei permessi di cui all&#8217;art. 33 L. 104/1992</p>
<p>Potranno godere dei tre giorni di permesso mensile:</p>
<p>- il genitore;</p>
<p>- il coniuge;</p>
<p>- il parente o l’affine entro il secondo grado (ad esempio i nonni, i figli del figlio, i fratelli).</p>
<p>I parenti e gli affini di terzo grado (ad esempio gli zii) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:</p>
<p>a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti;</p>
<p>b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.</p>
<p><em>Requisito della convivenza o dell&#8217;assistenza esclusiva e continuativa</em></p>
<p>Il testo normativo non prevede più nè il requisito della convivenza nè quello dell&#8217;assistenza esclusiva e continuativa.</p>
<p><strong>3) Scelta della sede di lavoro</strong></p>
<p>Il testo dell&#8217;art. 33, 5° comma, L. 104/1992, viene modificato, nel senso che il punto di riferimento per il diritto del lavoratore (che assista un familiare con handicap grave) a scegliere, ove possibile, la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferito senza il suo consenso, non è più il domicilio del lavoratore, ma quello dell&#8217;assistito.</p>
<p><strong>4) Controlli</strong></p>
<p>Il Collegato Lavoro, nell&#8217;aggiungere il 7° comma all&#8217;art. 33 L. 104/1992, rafforza i controlli sulla sussistenza delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi lavorativi.</p>
<p>Nel caso in cui venga accertata l’insussistenza delle condizioni, il diritto ai benefici decade e si verificano i presupposti per un’azione disciplinare.</p>
<p><strong>5) Monitoraggio e privacy</strong></p>
<p>L&#8217;art. 24 in esame fissa l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, una cospicua serie di dati relativi ai lavoratori che fruiscono dei permessi, al monte ore usate, al rapporto di parentela fra lavoratore e assistito.</p>
<p>Per questa finalità di monitoraggio, la nuova norma autorizza il Dipartimento della Funzione Pubblica al trattamento dei dati personali e sensibili, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi.</p>
<p>Ai fini della comunicazione dei dati, le Amministrazioni Pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione.</p>
<p>Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e non, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate.</p>
<p>Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima.</p>
<p><strong>6)Semplificazioni</strong></p>
<p>L’articolo 23 del Collegato Lavoro attribuisce al Governo la delega ad emanare specifici atti volti alla razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 104/1992, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.</p>
<p>_____</p>
<p><strong>Testo dell&#8217;art. 33 L. 104/1992 a seguito delle modifiche introdotte dal Collegato Lavoro</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Art. 33</strong><br />
<em>(Agevolazioni)</em></p>
<p><em>1. [La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati] (1)</em></p>
<p>2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.</p>
<p>3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l&#8217;assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.</p>
<p>4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all&#8217;articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971 , si applicano le disposizioni di cui all&#8217;ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971 , nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.</p>
<p>5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.</p>
<p>6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.</p>
<p>7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.</p>
<p>7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p><em><br />
</em></p>
<p><em>(1) Comma abrogato dall&#8217;art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni del presente comma sono ora contenute nell&#8217;art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001</em>.</p>
<p><strong>Testo dell&#8217;art. 42 D.Lgs. 151/2001 a seguito delle modifiche introdotte dal Collegato Lavoro (in grassetto sono evidenziate le parti modificate)</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Art. 42.</strong><br />
<em>Riposi e permessi per i figli con handicap grave<br />
(legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)</em></p>
<p>1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l’articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.</p>
<p>2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.</p>
<p><em>[3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell’articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell’ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l’assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.] (2)</em></p>
<p><em>(2) Comma abrogato dal collegato lavoro</em></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Dal 1° giugno 2010 è elevata all&#8217;85% la percentuale per l&#8217;assegno mensile di assistenza</title>
		<link>http://www.anmicvt.it/2010/06/14/dal-1%c2%b0-giugno-2010-e-elevata-all85-la-percentuale-per-lassegno-mensile-di-assistenza</link>
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		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Aquilani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le schede informative]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie e info]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la manovra finanziaria di giugno (Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 10, in vigore dal 31.5.2010),  sono apportate le seguenti disposizioni: - la percentuale minima per godere dell&#8217;assegno mensile di assistenza passa dal 74% all&#8217;85% (ciò vale solo per le domande amministrative inviate dall&#8217; 1.6.2010); - viene estesa, anche nel campo della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la manovra finanziaria di giugno (Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 10, in vigore dal 31.5.2010),  sono apportate le seguenti disposizioni:</p>
<p>- la percentuale minima per godere dell&#8217;assegno mensile di assistenza passa dal 74% all&#8217;<strong>85%</strong> (ciò vale solo per le domande amministrative inviate dall&#8217; 1.6.2010);</p>
<p>- viene estesa, anche nel campo della invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità e delle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale, la possibilità per  l’INPS di <span id="more-517"></span><strong>rettificare</strong>, in qualunque momento, le prestazioni erogate, in caso di errore commesso in sede di attribuzione, concessione o erogazione.<br />
L’INPS può procedere alla revisione entro 10 anni, decorrenti dalla data dell’originario provvedimento errato. I termini rimangono illimitati in caso di dolo o colpa grave dell’interessato, accertati giudizialmente;</p>
<p>- vengono previsti la <strong>sanzione penale</strong> e l&#8217;obbligo del risarcimento del danno per il medico certificatore che con false attestazioni determini la concessione di benefici economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, successivamente revocati per verifica della insussistenza dei requisiti sanitari;</p>
<p>- viene disposto un programma di 100.000 <strong>verifiche</strong> per l&#8217;anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita&#8217; civile;</p>
<p>- viene imposto che le Commissioni Asl tenute ad accertare, ai fini scolastici, la condizione di <strong>alunno con handicap</strong>, precisino se e la patologia è stabilizzata o progressiva, altresì specificando l’eventuale carattere di gravità dell’handicap.</p>
<p style="text-align: center;">________</p>
<p>Nel <a href="http://www.anmic.it/" target="_blank">sito della sede nazionale Anmic</a> così si commenta la notizia:</p>
<p><em><strong>&#8220;Si rappresenta che le richiamate misure contrastano nettamente con l’indirizzo politico dell’ANMIC in materia di invalidità civile, per cui l’Associazione ha intrapreso iniziative dirette a contrastare il provvedimento, soprattutto in ordine all’aumento assurdo della percentuale di invalidità all’85% per accedere all’assegno mensile.&#8221;</strong></em></p>
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		<title>Arriva un limite reddito per l&#8217;indennità di accompagnamento ?</title>
		<link>http://www.anmicvt.it/2010/05/24/arriva-un-limite-reddito-per-lindennita-di-accompagnamento</link>
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		<pubDate>Mon, 24 May 2010 16:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Aquilani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla sede di Viterbo]]></category>
		<category><![CDATA[Le schede informative]]></category>
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		<description><![CDATA[Le agenzie di stampa preannunciano che, nella manovra finanziaria che il Governo varerà alla fine di maggio 2010, sarebbe prevista l&#8217;introduzione di un tetto di reddito per l&#8217;indennità di accompagnamento. Il tetto di reddito sarebbe di € 25.000,00. Per gli invalidi coniugati ci sarebbe anche un limite di &#8220;coppia&#8221; pari ad € 38.000,00. Per chi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le agenzie di stampa preannunciano che, nella manovra finanziaria che il Governo varerà alla fine di maggio 2010, sarebbe prevista l&#8217;introduzione di un tetto di reddito per l&#8217;indennità di accompagnamento.</p>
<p>Il tetto di reddito sarebbe di € 25.000,00.</p>
<p>Per gli invalidi coniugati ci sarebbe anche un limite di &#8220;coppia&#8221; pari ad € 38.000,00.</p>
<p>Per chi ha un reddito inferiore a 25mila euro l’indennità sarebbe corrisposta in misura tale da non superare il limite.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Nuove funzionalità nelle domande on line</title>
		<link>http://www.anmicvt.it/2010/05/04/nuove-funzionalita-nelle-domande-on-line</link>
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		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Aquilani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla sede di Viterbo]]></category>
		<category><![CDATA[Le schede informative]]></category>
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		<category><![CDATA[invalidità]]></category>
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		<description><![CDATA[A cinque mesi dall&#8217;introduzione della procedura on line per la presentazione delle domande di invalidità civile, è possibile stilare un primo bilancio, e, con l&#8217;occasione, analizzare anche le ultime funzionalità introdotte nella procedura (comunicate dall&#8217;Inps con il messaggio n. 10752 del 20.4.2010). Fino a qualche settimana fa era frequente che l&#8217;invio della domanda non fosse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cinque mesi dall&#8217;introduzione della procedura on line per la presentazione delle domande di invalidità civile, è possibile stilare un primo bilancio, e, con l&#8217;occasione, analizzare anche le ultime funzionalità introdotte nella procedura (comunicate dall&#8217;Inps con il <a href="http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2010752%20del%2020-04-2010.htm" target="_blank">messaggio n. 10752 del 20.4.2010</a>).</p>
<p>Fino a qualche settimana fa era frequente che l&#8217;invio della domanda non fosse suggellato dal rilascio della ricevuta elettronica da parte dell&#8217;Inps, nè fosse verificabile nella schermata di riepilogo delle domande inoltrate.<br />
Ciò, quasi tutti i casi, non significava però l&#8217;insuccesso dell&#8217;invio; <span id="more-505"></span>tanto è vero che riformulando la domanda e tentando di rinoltrarla on line si constatava che la domanda era comunque già presente negli archivi dell&#8217;Inps.</p>
<p>Inoltre, erano gli stessi assistiti a riferirci, a distanza di due  settimane circa, di avere regolarmente ricevuto la convocazione a visita da parte dell&#8217;Inps.</p>
<p>Nel mese di aprile 2010, per fortuna, anche questo disservizio è comunque stato risolto: è possibile constatare, ad oggi, che  ogni invio di domanda on line è seguito immediatamente dalla  schermata di regolare acquisizione da parte dell&#8217;Inps.</p>
<p>Tale schermata non è solo rassicurante, ma consente anche di stampare la domanda appena inviata, affinchè possa essere firmata dall&#8217;interessato, ed a quest&#8217;ultimo consegnata.</p>
<p>La procedura di acquisizione della domanda on line, inoltre, si è arrichita, di recente, di nuove funzionalità:</p>
<p><em><strong>- collocamento mirato</strong></em></p>
<p>per chi è già riconosciuto invalido con percentuale pari o superiore al 45% è possibile inoltrare richiesta per il riconoscimento del diritto al collocamento mirato senza dover preventivamente inviare il certificato medico on line, e semplicemente indicando (negli appositi campi della schermata) gli estremi del riconoscimento della invalidità civile già ottenuto.</p>
<p><em><strong>- visite domiciliari</strong></em></p>
<p>E&#8217; possibile fare richiesta di visita domiciliare.<br />
La condizione di intrasportabilità può essere attestata nello stesso certificato medico on line abbinato alla domanda, oppure in apposito certificato (sempre da inviarsi on line).</p>
<p><em><strong>- autocertificazione di tipo amministrativo e reddituale</strong></em></p>
<p>L&#8217; Inps preannuncia che, in un prossimo futuro, il cittadino che abbia ottenuto una provvidenza economica per l&#8217;invalidità civile, potrà inviare on line la prescritta autocertificazione di tipo  amministrativo e reddituale (sarebbe auspicabile tale opportunità fosse riconosciuta anche alle associazioni di categoria, come l&#8217;Anmic).</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Cessata la fase transitoria per l&#8217;invio di domande all&#8217;Inps con modalità diverse da quella on line</title>
		<link>http://www.anmicvt.it/2010/03/22/cessata-la-fase-transitoria-per-linvio-di-domande-allinps-con-modalita-diverse-da-quella-on-line</link>
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		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Aquilani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le schede informative]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie e info]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
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		<category><![CDATA[domande]]></category>
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		<category><![CDATA[invalidi]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;Inps, con messaggio n. 7567 del 16.3.2010, ha comunicato che è cessata la fase transitoria, durante la quale era possibile inviare le domande di invalidità civile su supporto cartaceo, in alternativa alla procedura telematica (che era ancora nella fase di rodaggio). Ora vengono solo accettate le domande  inviate con la procedura on line. Inoltre, l&#8217;Inps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Inps, con <a href="http://servizi.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%2520numero%25207567%2520del%252016-03-2010.htm&amp;iIDDalPortale=&amp;iIDLink=-1" target="_blank">messaggio n. 7567 del 16.3.2010</a>, ha comunicato che è cessata la fase transitoria, durante la quale era possibile inviare le domande di invalidità civile su supporto cartaceo, in alternativa alla procedura telematica (che era ancora nella fase di rodaggio).</p>
<p>Ora vengono solo accettate le domande  inviate con la procedura on line.</p>
<p>Inoltre, l&#8217;Inps precisa che per le invalidità civili soggette a revisione, con scadenza successiva al gennaio 2010, non tutte le sedi provinciali Inps sono in grado di conoscere e organizzare autonomamente le rispettive visite di revisione a scadenza.</p>
<p>E&#8217; facoltà dell&#8217;interessato proprorre egli stesso all&#8217;Inps l&#8217;istanza per essere convocato alla visita di revisione, utilizzando i moduli allegati al predetto <a href="http://servizi.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%2520numero%25207567%2520del%252016-03-2010.htm&amp;iIDDalPortale=&amp;iIDLink=-1" target="_blank">messaggio  Inps n. 7567 del 16.3.2010</a>.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Nuove regole per i permessi lavorativi</title>
		<link>http://www.anmicvt.it/2010/03/21/il-parlamento-modifica-legge-104</link>
		<comments>http://www.anmicvt.it/2010/03/21/il-parlamento-modifica-legge-104#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Aquilani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla sede nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Le schede informative]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie e info]]></category>

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		<description><![CDATA[Il &#8220;collegato lavoro 2010&#8243;, il testo di legge approvato dal parlamento lo scorso 3 marzo, ha apportato delle modifiche alla regolamentazione dei permessi lavorativi in favore dei familiari di portatori di handicap. Beneficiari dei permessi In assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il &#8220;collegato lavoro 2010&#8243;, il testo di legge approvato dal parlamento lo scorso 3 marzo, ha apportato delle modifiche alla regolamentazione dei permessi lavorativi in favore dei familiari di portatori di handicap.</p>
<p><strong>Beneficiari dei permessi</strong></p>
<p>In assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:</p>
<p>1. il genitore;</p>
<p>2. il coniuge;</p>
<p>3. il parente o l’affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello).</p>
<p>I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:</p>
<p>a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti.</p>
<p>b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano più di 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.</p>
<p>Scompaiono dalla normativa i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti dalla precedente formulazione di legge.<span id="more-492"></span></p>
<p>Per i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni rimangono invariate le disposizioni precedenti – due ore di permesso giornaliero o prolungamento dell’astensione facoltativa di maternità fino al terzo anno di vita del bambino – e sembra introdotta, con la formulazione diversa del comma 3, anche la possibilità di fruire dei permessi articolati in tre giorni.</p>
<p>Sempre a proposito di genitori, il nuovo testo precisa che entrambi possono avvalersi, alternativamente, dei permessi anche all’interno dello stesso mese. Non si tratta di una novità sostanziale, visto che questa possibilità era già ampiamente applicata operativamente.</p>
<p><strong>Controlli</strong></p>
<p>Il datore di lavoro e l’INPS potranno richiedere l’effettuazione dei controlli, avvalendosi dei competenti organi della Pubblica Amministrazione.</p>
<p>Può ritenersi che tali controlli non riguardino tano il requisito sanitario (a ciò sono preposte le commissioni medico collegiali), quanto la  verifica  che l’assistenza al familiare con handicap sia proprio effettiva nei giorni in cui si sono richiesti i permessi lavorativi.</p>
]]></content:encoded>
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