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Il “collegato lavoro 2010″, il testo di legge approvato dal parlamento lo scorso 3 marzo, ha apportato delle modifiche alla regolamentazione dei permessi lavorativi in favore dei familiari di portatori di handicap.
Beneficiari dei permessi
In assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:
1. il genitore;
2. il coniuge;
3. il parente o l’affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello).
I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:
a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti.
b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano più di 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.
Scompaiono dalla normativa i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti dalla precedente formulazione di legge. Leggi il resto di questo articolo »
Il “collegato lavoro 2010″, il testo di legge approvato dal parlamento lo scorso 3 marzo, conferma il ruolo centrale, istituzionalmente e socialmente, della Anmic, ribadendo l’obbligo della publica amministrazione di trasmetterle gli elenchi dei nominativi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari nelle procedure di invalidità civile e handicap.
L’art. 24 del “collegato lavoro 2010″, infatti, stabilisce che
“Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell’articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall’ottavo comma dell’articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell’articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l’invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l’indirizzo, rispettivamente all’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi, all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all’Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili“.
Con Circolare del 29 dicembre 2009, n. 132 la Direzione Centrale dell’INPS ha indicato gli importi previsionali e i limiti di reddito relativi alle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti per l’anno 2010.
Nella seguente tabella si riportano gli importi per l’anno 2010, comparati con quelli del 2009.
| Provvidenza | Importo 2010 | Importo 2009 | Limite reddito 2010 | Limite reddito 2009 |
| Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major | 460,97 | 457,76 | Nessuno | Nessuno |
| Pensione ciechi civili assoluti | 277,57 | 275,64 | 15.154,24 | 14.886,28 |
| Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) | 256,67 | 254,88 | 15.154,24 | 14.886,28 |
| Pensione ciechi civili parziali | 256,67 | 254,88 | 15.154,24 | 14.886,28 |
| Pensione invalidi civili totali | 256,67 | 254,88 | 15.154,24 | 14.886,28 |
| Assegno mensile invalidi civili parziali | 256,67 | 254,88 | 4.408,95 | 4.378,27 |
| Pensione sordomuti | 256,67 | 254,88 | 15.154,24 | 14.886,28 |
| Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti | 783,60 | 755,71 | Nessuno | Nessuno |
| Indennità speciale ciechi ventesimisti | 185,25 | 180,11 | Nessuno | Nessuno |
| Indennità accompagnamento invalidi civili totali | 480,47 | 472,04 | Nessuno | Nessuno |
| Indennità di frequenza minorenni | 256,67 | 254,88 | 4.408,95 | 4.378,27 |
| Indennità comunicazione sordomuti | 239,97 | 236,15 | Nessuno | Nessuno |
Sembra che non vi sarà nessuna proroga.
La pubblicazione della circolare Inps n. 131 del 28.12.2009, che definisce i particolari della nuovo iter di accertamento dell’invalidità civile, conferma che sarà rispettata la data del 1° gennaio 2010 per l’entrata in vigore della nuova procedura.
In sintesi, si prevede che il procedimento dell’invalidità civile sarà caratterizzato dai seguenti elementi di novità: Leggi il resto di questo articolo »